7
Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, ed essi siano stati rubati dalla casa di quest' ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio.
8
Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino.
9
In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: "È questo qui!" la causa delle due parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo.
10
Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni,